C.O.N.I.F.I.H.P.

SKATING RHO
c/o Donati
Via Capuana, 19
20017 Rho (MI)

STATUTO SOCIALE

Art. 1) Lo Skating Rho, con sede legale in Rho, Via Capuana 19, aderisce con tutti i suoi componenti alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.) dal 1984 ed ha per scopi:


a) La propaganda della pratica del pattinaggio a rotelle ed attività affini per il miglioramento fisico e la elevazione morale della gioventù, senza alcun indirizzo di carattere politico, religioso o a scopo di lucro

b) La diffusione dello sport del pattinaggio a rotelle, incluse le attività affini, nella specialità dilettantistica nell’ambito della F.I.H.P. che disciplina tale attività e della quale accetta i regolamenti

c) L’organizzazione e la partecipazione ad ogni gara in sede nazionale ed internazionale di campionato, disciplinate dalla F.I.H.P. nonché l’istituzione di ogni altra attività presso centri scolastici, in luoghi ricreativi del tempo libero o comunque atte allo sviluppo dello sport del pattinaggio

Art. 2) La Società per conseguire gli scopi sociali può costituire altre sezioni affiliate alla casa madre, che ne mantiene le direttive di cui all’Art. 1.


Art. 3) I colori sociali sono intesi quelli regolamentati dalla Società e dalla F.I.H.P.


SOCI

Art. 4) Lo Skating Rho è composto da soci affiliati alla F.I.H.P. nelle seguenti categorie:


a) – Soci Fondatori: coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione della Società. Tra questi soci il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente della Società


b) – Soci Onorari: coloro che abbiano contribuito in qualunque campo alle affermazioni che la Società si prefigge

c) – Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono effettivamente all’attività della Società (Sponsor, genitori degli atleti minorenni,amanti del pattinaggio ecc.).

d) – Soci Atleti: coloro che praticano attività agonistica (tesserati F.I.H.P.), ragazzi che iniziano a praticare lo sport del Pattinaggio


Art. 5) Per essere ammessi nella Società in qualità di Soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo regolare richiesta, ratificata dalla quota sociale annua definita dal Direttivo.
Nuove iscrizioni o cancellazioni di esse debbono essere annotate in ordine cronologico e controfirmate dal Presidente e dal Segretario.


Art. 6) La qualità del Socio di qualsiasi categoria si perde per:


a) – Dimissioni: Soci di cui all’Art. 4/a,b,c cn lettera raccomandata a mano diretta al Consiglio Direttivo.
Soci Atleti tesserati F.I.H.P. di cui all’Art. 4/d viene applicato il regolamento organico F.I.H.P.( Settore 3 art. dal 48 al 55).
Le domande scritte di trasferimento presentate dopo il 30/11 di ogni anno verranno esaminate dopo l’inizio dell’attività agonistica dell’anno successivo.


b) – Espulsione: espulsione per indegnità, deliberata dall’Assemblea


c) – Morosità: per morosità nei confronti della Società, non regolarizzata entro 15 giorni


Art. 7) Tutte le categorie dei Soci hanno il diritto all’ingresso gratuito alle manifestazioni sportive organizzate dalla società di appartenenza.



ENTRATE DELLA SOCIETA’ E PATRIMONIO SOCIALE


Art. 8) Le entrate della Società ed il patrimonio sociale sono:

a) – Entrate Sociali: quote sociali – eventuali elargizioni fatte da Soci o da terzi.
Dall’attività derivante dall’organizzazione di manifestazioni sportive.


b) – Patrimonio Sociale: Trofei aggiudicati definitivamente in gara alla Società- Materiali ed indumenti- Avanzi eventuali di bilancio accantonati a fondo di riserva- Beni mobili ed immobili appartenenti alla Società- Donazioni e lasciti.

C) – Utilizzo del Patrimonio: E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E’ fatto obbligo alla Società, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, all’uopo istituito, di cui all’Art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, N° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


DURATA DELLA SOCIETA’ – QUESTIONI TRA SOCIETA’ E SOCI


Art. 9) La durata della Società è illimitata.
I Soci si impegnano a non intraprendere in nessun modo vie legali per le loro eventuali questioni con la Società che dovessero insorgere fra la Società e Soci o Atleti, saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo o di persona da questi delegata; in caso che in nessun modo le controversie vengano risolte, la questione potrà essere sottoposta al giudice inappellabile della F.I.H.P..


ORGANI DELLA SOCIETA’


Art. 10) Organi della Società sono:


  1. – L’Assemblea generale dei Soci

  2. – Il consiglio Direttivo

  3. – Il Collegio dei Sindaci Revisori


ASSEMBLEA DEI SOCI


Art. 11) Alle Assemblee dei Soci hanno diritto al voto i soci di cui all’Art. 4/a,b,c,d.
I Soci di cui all’Art. 4/d debbono essere maggiorenni.
Le Assemblee generali dei Soci sono Ordinarie o Straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata due volte l’anno.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata in qualunque momento dal Consiglio Direttivo e/o dal Collegio dei Sindaci Revisori ed a seguito di deliberazione o su richiesta di almeno in quinto dei Soci aventi diritto al voto.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie vengono convocate a mezzo lettera raccomandata inviata ai Soci aventi diritto al voto non più tardi di 15 giorni liberi presi dalla data di riunione; l’avviso stesso deve indicare il luogo, la data, l’ora, le materie poste all’ordine del giorno.


Art.12) L’Assemblea Ordinaria delibera in prima su:

  1. – Bilancio consuntivo – spese dell’esercizio

  2. – Relazione sul bilancio del Collegio dei Sindaci Revisori

  3. – Relazione tecnico-sportiva del Consiglio direttivo

  4. – Elezione cariche sociali

  5. – Tutte le proposte avanzate del Consiglio Direttivo e dai Soci poste all’ordine del giorno

    In seconda data delibera su:

  1. – Bilancio preventivo relativo alla prossima gestione

  2. – Tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.


Art. 13) L’Assemblea Straordinaria delibera su:

  1. – Proposte di modifica allo Statuto o sullo scioglimento della Società

  2. – Proposte poste all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o formulate dai Soci


Art. 14) Le proposte da inserire nell’ordine del giorno devono essere denunciate al Consiglio Direttivo ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.
Le richieste di convocazione Straordinaria devono essere inoltrate per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo e corredate dall’ordine del giorno e di una relazione scritta allo stesso a firma dei richiedenti. Dette richieste debbono pervenire almeno 8 giorni della data per la riunione.


Art. 15) L’Assemblea è valida in 1^ convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci.


Art. 16) Le sedute dell?Assemblea si tengono sotto la presidenza di un Socio all’uopo eletto dall’Assemblea. Il Presidente incarica un Soci da fungere da Segretario ed altri Soci a fungere da Scrutatori.
Le votazioni avvengono per appello nominale e per alzata di mano tranne nel caso di nomina delle cariche sociali che avvengono mediante scrutinio segreto; salvo che la maggioranza l’Assemblea non proponga la votazione per acclamazione e questa convalidata dalla totalità dei voti.
E’ facoltà del Presidente di nominare questori per assicurare il buon andamento dei lavori.
I verbali dell’Assemblea firmati dal Presidente e dal Segretario fanno testo nei confronti dei Soci e dei terzi.
Le delibere dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Non sono ammesse deleghe al voto.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 6 membri e di un massimo di 15 membri, eletti direttamente dall’Assemblea generale dei Soci di cui all’Art. 4/ a.b.c..
L’Assemblea può eleggere nominativamente anche un numero inferiore a 15, purchè non inferiore a 6, dando mandato agli eletti di integrare il Consiglio con altri membri fino a completare eventualmente il numero di 15.


Art. 18) Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo della Società. E’ investito dei più ampi poteri per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento della Società esclusi quelli la legge e il presente statuto attribuiscono all’Assemblea dei Soci.
Decide sull’ammissione dei Soci nelle categorie di cui all’art. $ stabilendo le quote relative all’iscrizione e all’attività della Società.
Nomina gli allenatori, i Dirigenti delle squadre, i Direttori Tecnici, i Direttori sportivi ed eventuali commissioni.
Vigila sull’osservanza del presente statuto ed emette regolamenti aggiuntivi.
Adotta provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.
Presenta annualmente all’Assemblea generale, per l’approvazione, il Bilancio consuntivo, il conto delle rendite e spese con relativa relazione finanziaria, nonché una relazione tecnica sportiva.
Presenta alla seconda Assemblea Generale un bilancio preventivo per la successiva stagione sportiva, tenendo conto dei programmi federali e degli impegni sociali.
Si riunisce almeno 12 volte all’anno; può essere convocato su richiesta scritta di almeno 6 dei suoi componenti e quando il Presidente della Società lo ritenga opportuno.
La convocazione del Consiglio Direttivo va effettuata con lettera raccomandata con anticipo di almeno 48 ore.
Le riunioni dovranno essere verbalizzate dal Segretario o da un suo sostituto nominato dal Presidente. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Sindaci Revisori e tutti i Soci in qualità di uditori.


Art.19) Nella prima riunione dopo la sua elezione, da effettuarsi non oltre 15 giorni dopo l’elezione stessa, il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri:

  1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente della Società.

  2. Il Vice Presidente, che è anche Vice Presidente della Società

  3. Il Segretario

  4. L’Economo cassiere

  5. Consiglieri, fissando le loro responsabilità


Art.20) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presenziate dal Presidente della Società; in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni.

In caso di dimissioni dei singoli Membri del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà senza indugio ad integrarsi a norma dell’art.17. Le dimissioni contemporanee di due consiglieri aventi le cariche di cui all’art.19 a .b. c. d., fanno ritenere dimissionario l’intero

Consiglio Direttivo.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza di componenti del Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario l’intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto deve convocare l’Assemblea generale dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla data delle dimissioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

POTERI DEL PRESIDENTE

Art.21) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e firma sociale.
Il Presidente sovrintende al regolare funzionamento della Società, provvede alla convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo, risolve in prima istanza eventuali reclami relativi all’applicazione del seguente Statuto e dei Regolamenti. Firma tutti gli atti relativi obbligazioni, impegni finanziari e può delegare al Segretario la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Il Presidente provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, esegue le decisioni prese dal Consiglio Direttivo, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento della società e delle gare di campionato nazionale e per le altre indette dalle altre Società, ove non abbia provveduto il Consiglio Direttivo e purché tali decisioni non siano in contrasto con le direttive del Consiglio stesso.
Deve rendere minutamente conto del suo operato al Consiglio Direttivo.
In caso di suo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.


POTERI DEL SEGRETARIO

Art.22) Il Segretario, quale organo esecutivo, cura l’ordinaria amministrazione della società attuando le deliberazioni del Consiglio Direttivo nei vari settori di attività.
Provvede alla preparazione della documentazione necessaria per le gare, redige i verbali delle riunioni del Consiglio, tiene aggiornato il Registro dei Soci, riscuote le quote sociali e vigila sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
Il segretario è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo di tutti i suoi atti.


POTERI DELL’ECONOMO CASSIERE

ART.23) L’Economo Cassiere tiene la contabilità generale della Società, controfirma tutti gli atti relativi a obbligazioni e impegni finanziari, verificando la validità sotto il profilo amministrativo e chiedendo nei casi dubbi ulteriori documentazioni.
Registra sul libro cassa le entrate le uscite facendo riferimento ai relativi documenti che dovranno essere numerati progressivamente e adeguatamente archiviati.
Tiene inoltre un registro aggiornato dei beni della Società recante le indicazioni necessarie per conoscere in qualsiasi momento la situazione dei beni stessi.
L’Economo cassiere è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo di tutti i suoi atti e del patrimonio sociale.


POTERI DEI CONSIGLIERI

Art.24) Il Collegio dei Consiglieri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito della Società e che interessino uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
E’ presieduto dal Presidente della Società.
Si riunisce su richiesta di almeno uno dei Soci soggetti alla vertenza o di almeno 5 Soci estranei alla vertenza, oppure su richiesta di un Membro del Consiglio Direttivo.
Espleta tutte le indagini che ritenga opportuno.
Prende informazioni sulle persone che abbiano fatto domanda di ammissione a Socio e ne riferisce al Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Collegio dei Consiglieri sono valide purché siano presenti almeno tre dei suoi membri.

I provvedimenti disciplinari a carico dei Soci che il Collegio dei Consiglieri può sottoporre al Consiglio Direttivo sono:

- la deplorazione per mancanza di non grave entità

- la esclusione dalla squadra degli atleti per non più di 4 domeniche

- la radiazione per morosità.

Potrà inoltre segnalare quei casi in cui si ritenesse opportuno il deferimento per l’espulsione.


POTERI DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art.25) Sorveglia l’amministrazione, esamina i libri contabili e fa relazione all’Assemblea generale sull’andamento della Società


Art.26) Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme ed i regolamenti emanati dalla F.I.H.P. e le norme del Codice Civile in materia.